ALLEGATO "A" STATUTO ART. 1 – Denominazione e Sede E’ costituita in Napoli, l’Associazione denominata "FONDAZIONE MARIO LENCI". ART. 2 - Scopo L'Associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Essa ha per obiettivo l'inserimento all’interno della società civile di ragazzi economicamente svantaggiati attraverso lo sport e il sostegno scolastico. Le finalità sopra citate verranno perseguite attraverso l'intervento dei soci, tra l’altro anche mediante la raccolta di fondi tramite raccolte di beneficenza, sponsorizzazioni e quote sociali. Per garantire la trasparenza dell'operazione, l’Associazione doterà i propri soci di apposito tesserino di riconoscimento, emetterà ricevuta e redigerà apposito rendiconto, secondo le disposizioni di legge. Il ricavato di tali raccolte verrà utilizzato per l’acquisto di materiale scolastico e lo svolgimento dell’attività sportiva e quindi la dotazione ai ragazzi degli appositi materiali e indumenti. ART. 3 - Durata La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. ART. 4 – Domanda di ammissione Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali e assistenziali, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos. ART. 5 – Diritti dei Soci Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. ART. 6 – Decadenza dei Soci I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi: - dimissione volontaria; - morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta; - radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso. ART. 7 – Organi Gli organi sociali sono: - l'Assemblea generale dei soci; - il Presidente; - il Consiglio Direttivo. ART. 8 - Assemblea L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. ART. 9 - Diritti di partecipazione Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. ART. 10 - Compiti dell'assemblea La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta, fax o telegramma. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura. Spetta all'assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione. ART. 11 - Validità assembleare L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. ART. 12 - Assemblea straordinaria Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. ART. 13 - Consiglio direttivo Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, eletti dall'assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito. Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta. ART. 14 – Dimissioni Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. ART. 15 - Convocazione Direttivo Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità. ART. 16 - Compiti del consiglio direttivo Sono compiti del consiglio direttivo: a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; b) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre al collegio dei revisori contabili e all'assemblea; c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci. ART. 17 - Il bilancio Il consiglio direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell'associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'assemblea. ART. 18 - Il Presidente Il presidente, per delega del consiglio direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. ART. 19 - Il Vice presidente Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. ART. 20 - Il Segretario Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. ART. 21 - Anno sociale L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. ART. 22 – Patrimonio I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, dalle raccolte dei fondi. Art. 23 – Sezioni L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. ART. 24 - Clausola compromissoria Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. ART. 25 – Scioglimento Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità proposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo in pari data redatto. ART. 26 – Varie Per quanto non specificamente previsto nel presente Statuto, si richiamano le norme dettate in materia dal Codice Civile e dalle leggi speciali. Letto, approvato e sottoscritto. Napoli, 21/07/2006 |
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